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Legge bavaglio, i confini tra diritto di cronaca e segreto istruttorio: intervista ad Andrea Morrone

Eleonora Bianchini avatar Giovedì 24 Giugno 2010, 09:03 in In evidenza, Interviste, Italia di Eleonora Bianchini
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Oggi terminiamo il nostro speciale sul ddl intercettazioni. Nei giorni scorsi abbiamo cercato di capire da più punti di vista in che cosa consistesse la cosiddetta legge bavaglio e quali fossero le conseguenze sul sistema informativo italiano. Ne abbiamo parlato con Guido ScorzaWil di NonLeggerlo, Pippo Civati del Partito democratico e Fabio Chiusi de Il Nichilista. Abbiamo il piacere di chiudere analizzando gli aspetti giuridici e le ragioni contingenti che hanno portato alla formulazione di una legge simile insieme ad Andrea Morrone, professore di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Facciamo chiarezza sui confini tra diritto di cronaca e segreto istruttorio, sull'eventualità che il Presidente della Repubblica rinvii il testo alle Camere, sui ritardi del nostro ordinamento giuridico nel regolamentare i nuovi media

Professor Morrone, cerchiamo di inquadrare il disegno di legge e di capire per quali ragioni sia stato proposto.

Rovescerei la domanda. E' legittimo che notizie acquisite mediante intercettazioni, talora disposte da Procure territorialmente incompetenti e senza che ne ricorrano i presupposti di legge, soprattutto coperte da segreto istruttorio e, quando correttamente acquisite, destinate a fornire la base per un eventuale rinvio a giudizio di persone indagate, siano portate a conoscenza del grande pubblico a mezzo stampa senza limiti e senza garanzie? 

Nel nostro ordinamento processuale, proprio per assicurare l'equilibrato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'indagato, il buon andamento della giustizia, e il diritto di cronaca, esistono da tempo normedivieti chiari per evitare abusi e ingiustificate compressioni di diritti.

Ma quei divieti sono continuamente violati, senza che i responsabili siano mai stati individuati e puniti secondo le norme vigenti (già ora è sanzionato il giornalista che diffonde notizie coperte da segreto istruttorio, sia pure con pene molto lievi). Tra le conseguenze di questo stato di cose in palese violazione di legge, la più grave, è l'ormai diffusa anticipazione, mediante la stampa, di vere e proprie "condanne mediatiche" di cittadini sottoposti a intercettazioni, prima ancora che il pubblico ministero abbia formula la richiesta di rinvio a giudizio, e prima ancora che un giudice terzo si sia pronunciato con sentenza nel merito sulla colpevolezza dell'indagato-imputato.

Questa situazione di illegalità diffusa, i cui maggiori responsabili sono da ricercare soprattutto negli ambienti delle procure (quanto meno per l'assenza di qualsivoglia forma di controllo sulla "fuga di notizie" raccolte e non custodite), ha portato all'inevitabile reazione della politica (se ne discute dagli anni di Tangentopoli, ma nessuno ha pensato di affrontare credibilmente il tema). La proposta di legge sulle intercettazioni è la reazione, per molti versi legata a questioni contingenti e particolari, a una situazione divenuta e ritenuta insostenibile, non degna di un Paese civile. E' in questo contesto che l'analisi del progetto di legge deve essere collocata. Il fatto è, però, che un problema reale (la violazione del segreto istruttorio e l'abuso di intercettazioni effettuato non per comprovare la commissione di un reato ma, spesso, per ascoltare conversazioni private nella speranza di trovarvi qualcosa di penalmente rilevante) è stato affrontato con una disciplina che rischia di limitare l'azione penale e il diritto di cronaca, senza porre le condizioni per risolvere (come sembra) alla radice i vizi della prassi.

Se il ddl intercettazioni passasse senza ulteriori emendamenti, il Presidente della Repubblica potrebbe sollevare qualche dubbio di incostituzionalità? 

Il Presidente della Repubblica, se la legge dovesse essere approvata, nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia della Costituzione, potrebbe, se dovesse riscontrare vizi di legittimità costituzionale o motivi di rilevante inopportunità, rinviare la legge alle Camere per una nuova deliberazione (art. 74 Cost.). Se il testo dovesse essere questo, credo che meriterebbero una particolare attenzione almeno due profili:

a) il divieto assoluto di pubblicazione, anche per riassunto, del contenuto di conversazioni intercettate o di dati relativi al traffico telefonico (art. 1, comma 4 che introduce il comma 2-bis all'art. 114 del codice di procedura penale);

b) il macchinoso procedimento per richiedere, da parte del PM, l'autorizzazione alle intercettazioni e le eventuali proroghe "a singhiozzo" delle stesse (art. 1, comma 10, che modifica l'art. 267 c.p.p).

Nel primo caso viene in rilievo la compressione dell'art. 21 Cost.; nel secondo il buon andamento della giustizia che rischia di essere completamente svuotato nei casi in cui intercettare costituisce il modo essenziale per comprovare la responsabilità penale di persone indagate.

Posta la specificità e la polifunzionalità della rete, la diffusione di notizie a mezzo di blog, siti informativi e altro è assimilabile alla stampa?

Il progetto di legge assume questa equiparazione (art. 1, comma 28), ma la formula usata è molto generica e equivoca, riferendosi, nel testo approvato al senato, in maniera atecnica a "siti informatici". Qui c'è un ritardo grave del nostro ordinamento nel regolare, con la stampa, le nuove forme di informazione e di comunicazione, per stabilire analogie e differenze, e quindi per fissare il regime dei nuovi media. Ma questo è un aspetto complementare, dato che il problema riguarda, lo ripeto, i confini tra segreto istruttorio e diritto di cronaca. E' pacifico, infatti, che il diritto di cronaca non è illimitato, ma deve fare i conti con altri beni e diritti costituzionalmente tutelati. In nessun Paese, infatti, il diritto di cronca traduce un diritto a sapere ogni cosa, ammesso che ciò sia possibile mediante la stampa...

Esistono in altri paesi leggi che limitano allo stesso modo la libertà di informazione?

In tutti gli ordinamenti liberaldemocratici il rapporto tra politica, giustizia e informazione è regolato con norme specifiche, proprie delle diverse esperienze. In tutte le realtà sono però tenuti fermi due principi: quello dell'autonomia e dell'indipendenza dei poteri e quello del bilanciamento di beni egualmente meritevoli di tutela per la Costituzione. Il progetto di legge sulle intercettazioni nel nostro caso costituisce un esempio di deviazione da quei principi. I limiti all'azione giudiziaria e alla conoscibilità di ciò che può essere pubblicato rappresentano una compressione sproporzionata di valori fondamentali, che dovrà trovare in altre forme il modo per potere essere adeguatamente garantiti.

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